Art. 1.
(Intrasmissibilità ereditaria).

      1. I terreni sui quali insistono le opere abusive previste dall'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'opera abusiva medesima, non possono formare oggetto di successione ereditaria o di disposizione testamentaria o di legato qualora si sia verificata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31.
      2. Il chiamato all'eredità deve comunicare al comune ove insiste l'immobile oggetto dell'abuso, entro sei mesi dall'apertura della successione, l'elenco dei terreni sui quali insistono beni non suscettibili di sanatoria ai sensi del comma 1 ovvero allegare alla dichiarazione di successione idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la regolarità urbanistica degli stessi nonché l'assenza di opere abusive. La dichiarazione va resa nel luogo ove si è aperta la successione.